Procedure concorsuali. Concordato preventivo. Risoluzione

Posted by | No Tags | Diritto societario e commerciale | Nessun commento su Procedure concorsuali. Concordato preventivo. Risoluzione

I creditori di un imprenditore in concordato preventivo possono richiedere la risoluzione della procedura concorsuale con contestuale richiesta di fallimento del debitore.

Il Tribunale di Venezia, sezione fallimentare, conferma l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il concordato preventivo possa essere risolto, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, nelle ipotesi in cui le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rilevino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati.

Secondo i giudici di merito risulta irrilevante la colpa dell’imprenditore in concordato, e pertanto ove si verifichi l’impossibilità per il preponente di adempiere a quanto promesso nel piano di concordato, il medesimo deve essere risolto.

Riporto il testo della sentenza.

sentenza Tribunale Venezia.pdf


No Comments

Leave a comment