Deducibilità delle perdite su crediti e dei costi da transazione civilistica

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La Commissione Tributaria Regionale Piemonte ritiene che il contribuente che stipuli un atto di transazione con il proprio debitore che prevede un versamento a saldo e stralcio, senza avvio di procedura esecutiva, non costituisca violazione dell’articolo 101, comma 5 del TUIR.

Si allega il testo della sentenza.


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